venerdì 13 giugno 2008

Vincenzo Gueglio: è necessario istituire un registro delle unioni di fatto



al Presidente del Consiglio Comunale
al Sindaco


MOZIONE

Oggetto: riconoscimento di diritti alle persone che vivono in convivenze non matrimoniali: Istituzione di un registro delle unioni di fatto


Il sottoscritto Vincenzo Gueglio, Gruppo Consiliare “La sinistra unita per Sestri”,


CONSTATATO

· che sono oltre 200 a Sestri Levante le coppie non coniugate e conviventi;
· che l’istituzione di un registro per le unioni di fatto costituisce un elemento di civiltà significativo anche se – in mancanza di una legge nazionale che pure deve essere auspicata e sollecitata - soltanto su un piano poco più che simbolico;
· che l'Amministrazione Comunale può - mediante propri provvedimenti di carattere generale conseguenti a una valutazione degli spazi di discrezionalità lasciati liberi dalla sovrastante disciplina di fonte statuale - impiantare nel proprio ambito territoriale un "sistema" finalizzato ad attestare la sussistenza di una famiglia anagrafica costituita da persone legate da vincoli affettivi, così come liberamente dichiarata dai medesimi interessati all'atto della costituzione, ovvero della variazione della famiglia medesima.
ravvisata l’opportunità che una città civile come Sestri Levante proceda all’istituzione di un
registro delle unioni civili;

auspicando

che sull’argomento si possa pervenire a una larga unità di vedute e a una maggioranza la più ampia possibile, al di là degli schieramenti partitici,

propone,

aperta alle modifiche migliorative che potranno essere apportate nel corso della discussione, la seguente traccia di odg

IL CONSIGLIO COMUNALE DI SESTRI LEVANTE

Premesso che:

1. Compito di questa amministrazione come del governo nazionale è di fare una politica coerente ed organica per la famiglia
2. Compito di questa amministrazione e del governo è garantire alle persone i diritti civili e sociali (come sancito dall'articolo 2 e 3 della Costituzione), senza discriminare coloro che affidano i propri progetti di vita a forme di convivenza diverse dal matrimonio, siano esse tra persone di sesso diverso o dello stesso sesso;
3. Il riconoscimento di tali diritti non intende modificare e non modifica né altera il riconoscimento e l'importanza della famiglia fondata sul matrimonio (art. 29 della Costituzione: "la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio");

Osservato che:

· la L. 24 dicembre 1954 n. 1228, "Ordinamento anagrafico della popolazione residente", all'art. 1 prevede che l'anagrafe della popolazione residente deve essere tenuta registrando "le posizioni relative alle singole persone, alle famiglie e alle convivenze";
· il D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223, “Nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente”, all'art. 1, comma 2, specifica che "l'anagrafe è costituita da schede individuali, di famiglia e di convivenza".

Evidenziato che

l'art. 4 dello stesso D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223 riconosce che "agli effetti anagrafici, per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozioni, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune".

Visto che

l'art. 33 del citato D.P.R. stabilisce che l'ufficiale di anagrafe deve rilasciare certificati anagrafici relativi allo stato di famiglia e che ogni altra posizione desumibile dagli atti anagrafici "può essere attestata o certificata, qualora non vi ostino gravi o particolari esigenze di pubblico interesse, dall'ufficiale di anagrafe d'ordine del Sindaco",

Considerato che

1. già da tempo è stato ritenuto che l'ambito di operatività e quindi di riconoscimento e tutela costituzionale assicurato dall'art.2 della Costituzione si estende sicuramente alla fattispecie della famiglia di fatto dal momento che, come rilevato dalla Corte Costituzionale, "un consolidato rapporto, ancorché dì fatto, non appare, anche a sommaria indagine, costituzionalmente irrilevante quando si abbia riguardo al rilievo offerto al riconoscimento delle formazioni sociali e alle conseguenti intrinseche manifestazioni solidaristiche” (2-Corte Cost. 18.11.1986 n.237);
2. seppure la creazione di un nuovo status personale non possa che spettare al legislatore statale, si deve comunque riconoscere al Comune la possibilità di operare in materia nell'ambito dei principi e delle regole fissate dalla legislazione statale e per le finalità ad esso assegnate dall'ordinamento;

Considerato inoltre

il ruolo rivestito dal Comune, con pienezza di poteri, per il perseguimento dei compiti afferenti alla comunità locale, ai sensi dell'art. 3, Dlgs n. 267/2000;

Rilevato pertanto che

fermi restando i registri previsti dalla legge e dal regolamento anagrafico, il Comune può istituire uno o più elenchi per fini diversi e ulteriori rispetto a quelli propri dell'anagrafe organizzati secondo dati ed elementi obbligatoriamente contenuti nei pubblici registri anagrafici;

Ritenuto che

tali ulteriori fini siano da ravvisare nell'equiparazione a tutti gli effetti delle persone legate da vincoli solamente affettivi a quelle sposate: in particolare riguardo al diritto di accesso a tutti i procedimenti, benefici e opportunità amministrativi previsti dall'ordinamento a favore delle coppie unite in matrimonio

Considerato che

l'iscrizione negli elenchi particolari di cui sopra non viene affatto ad assumere carattere costitutivo di status ulteriori e quindi riconoscimento di poteri e doveri giuridici diversi da quelli già riconosciuti dall'ordinamento agli stessi soggetti, ma solo un effetto di pubblicità ai fini ed agli scopi che l'amministrazione comunale ritiene meritevoli di tutela;

Riconosciuta

per le motivazioni sopra esposte e al fine di consentire il pieno sviluppo della persona umana, l’opportunità di:
o tutelare la piena dignità dell’unione civile e promuoverne il pubblico rispetto;
o assicurare, nell’ambito delle competenze dell’Amministrazione comunale e compatibilmente con la normativa vigente, alle coppie unite civilmente l’accesso a tutti i procedimenti, benefici e opportunità amministrative di varia natura, alle medesime condizioni riconosciute dall’ordinamento alle coppie sposate e assimilate

Ritenuto utile e funzionale

al conseguimento dei fini suddetti disporre la tenuta, presso un apposito ufficio, di un elenco dove iscrivere, secondo la distinzione operata dalla legge, le persone legate da vincoli non "legali" (matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela) ma solamente da vincoli "affettivi" e/o di reciproca solidarietà;

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA COMUNALE A:

1. istituire un elenco delle unioni civili presso l'Ufficio comunale di Stato Civile, avvertendo che tale elenco non ha alcuna relazione o interferenza con i registri anagrafici e di stato civile o alcuna connessione con l'ordinamento anagrafico o di stato civile e che viene tenuto dall’Amministrazione Comunale nel rispetto della Legge 675/96;
2. predisporre il "Regolamento comunale sulle unioni civili";
3. sollecitare il Parlamento, attraverso i Presidenti di Camera e Senato, affinché affronti il tema del riconoscimento giuridico di diritti, doveri, e facoltà alle persone che fanno parte delle unioni di fatto".

STABILISCE

i seguenti criteri ai quali la Giunta dovrà attenersi nel regolare la tenuta del registro:

a) l’iscrizione nello stesso può essere richiesta da:
1. due persone maggiorenni, non legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, ma da vincoli affettivi, coabitanti dal almeno un anno ed aventi dimora abituale nel Comune di Sestri Levante;
2. due persone maggiorenni, coabitanti da almeno un anno per motivi di reciproca assistenza morale e/o materiale ed aventi dimora abituale nel Comune di Sestri Levante;
b) le iscrizioni nel registro avvengono solamente sulla base di
o una domanda presentata congiuntamente dagli interessati all’ufficio comunale competente e corredata della documentazione relativa alla sussistenza dei requisiti sopra indicati ai numeri 1. o 2. lettera a);
o Il riscontro da parte dell'Amministrazione Comunale circa la veridicità della residenza dichiarata dagli interessati, secondo la disciplina vigente e obbligatoriamente applicata per ogni ipotesi di trasferimento della residenza medesima (cfr. art. 4, secondo comma, L. 1228 del 1954);
c) il venir meno della situazione di coabitazione e di dimora abituale nel Comune di Sestri Levante e della reciproca assistenza morale e/o materiale produce la cancellazione dal registro, la quale avviene altresì dietro richiesta anche di una sola delle persone interessate previa verifica da parte dell’ufficio competente;


Vincenzo Gueglio


Sestri Levante, 9 giugno 2008
Allegato: Proposta di regolamento comunale sulle unioni civili
.
.
.
REGOLAMENTO COMUNALE SULLE UNIONI CIVILI

ART. 1
1) Il Comune di Sestri Levante, nell'ambito della propria autonomia e potestà amministrativa, tutela la piena dignità dell'unione civile e ne promuove il pubblico rispetto.
2) Ai fini dei presente regolamento è considerata unione civile il rapporto tra due persone maggiorenni, di sesso diverso o dello stesso sesso, che ne abbiano chiesto la registrazione amministrativa ai sensi dei successivi articoli.
3) Nell'ambito delle proprie competenze, il Comune si impegna ad assicurare alle coppie unite civilmente l'accesso a tutti i procedimenti, benefici e opportunità amministrative di varia natura, alle medesime condizioni riconosciute dall'ordinamento alle coppie sposate e assimilate.
4) Il Comune adotta tutte le iniziative per stimolare il recepimento nella legislazione statale delle unioni civili al fine di garantire i principi di libertà individuale ed assicurate in ogni circostanza la parità di condizione dei cittadini.

ART. 2
1) È istituito presso il Comune di Sestri Levante il registro amministrativo delle unioni civili. Il registro viene tenuto dall'Amministrazione comunale nel rispetto della legge 675/96.
2) L'iscrizione all'elenco può essere chiesta da:
a. due persone non legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, ma da vincoli affettivi, coabitanti da almeno un anno e aventi residenza nel Comune di Sestri Levante
b. due persone coabitanti da almeno un anno per motivi reciproca assistenza morale e/o materiale e aventi residenza nel Comune di Sestri Levante
3) le iscrizioni all'elenco avvengono solamente sulla base di una domanda presentata congiuntamente dagli interessati all'ufficio comunale Stato Civile e corredata dalla documentazione relativa alla sussistenza dei requisiti indicati al punto 2;
4) il venir meno della situazione di coabitazione e di residenza nel Comune di Sestri Levante o della reciproca assistenza morale e/o materiale produce la cancellazione d'ufficio dall'elenco, la quale avviene altresì dietro richiesta anche di una sola delle persone interessate;
5) per fini non in contrasto con le vigenti disposizioni di legge, a richiesta degli interessati, l'ufficio comunale Stato Civile attesta l'iscrizione nell'elenco.

ART. 3
1) Sino alla riforma del diritto di famiglia e dello stato civile, la disciplina comunale delle unioni civili ha rilevanza esclusivamente amministrativa per i fini di cui all'art. 1 comma 3. E pertanto non interferisce con il vigente regolamento dell'anagrafe e dello stato civile, con il diritto di famiglia, con ogni altra normativa di tipo civilistico e comunque riservata allo Stato, così come con le competenze amministrative di qualsiasi altra Pubblica Amministrazione.
.

Vincenzo Gueglio

Nessun commento: